Scrivo questa podletter non sicuro di poterla mettere in audio … il temporale che imperversa oggi su Torino mi è entrato talmente nelle ossa che sento fortissimo il bisogno di mettermi al caldo sotto le coperte … anche da qui il detto mala tempora currunt sed peiora parantur. Ma speriamo di no… anche perché mi aspettano due settimane molto complicate. Tra scadenze, eventi, riunioni l’agenda sino al metà Giugno sembra un’esplosione di colori. Si perché, come penso chiunque, sono solito assegnare colori diversi a differenti attività … dal “rosso” udienza al “blu” convegno per arrivare al “verde” … colore che solitamente dedico ai momenti di “svago”. Ma, intanto … in questo mio “diario di bordo” ecco cosa ti segnalo per oggi. (ATTENZIONE SUL FINALE UNA NOVITA’ IN TEMA NASPI E SPORT)
🔸 SAFEGUARDING SPORTIVO E MODELLI ORGANIZZATIVI
Dopo la “tappa” dello scorso 16 Maggio a Genova ritorno a ZENA il 24 per OINP in Tour . Seguiranno aggiornamenti dai social e dal sito istituzionale dell’Ente ricordando che, sul tema, ho avuto il piacere e l’onore di partecipare con la Dott.ssa Katia Arrighi a tantissime altre iniziative (LEGGI QUI UN APPROFONDIMENTO SUL TEMA e UN ESEMPIO DI MODELLO ORGANIZZATIVO)
Sempre rimanendo in tema di seguito potrai rivedere una conversazione sulla violenza di genere con i Carabinieri al Salone del Libro. Allo stand Difesa del Salone Internazionale del Libro di Torino, esperti dell’Arma discutono sul tema dell’inserto al n. 1/2024 della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. Con il S. Ten Elisa Malangone, Col. Giovanni Martucci e con il Ten. Col. Flavio Carbone nella veste di moderatore.
🔸 DAL MONDO DELLO SPORT
➖A CHE PUNTO SIAMO
Tutto fermo … o quasi … è stato più volte ribadito anche dal Min. Abodi che ci saranno delle novità. Ad oggi sappiamo (con certezza) che mancano alcuni (fondamentali) decreti attuativi della riforma dello sport. In particolare in riferimento al D.lgs 36/2021:
Attività secondarie e strumentali (Art. 9)
Riconoscimento ai fini sportivi (Art. 10)
Benessere degli animali impiegati in attività sportive (Art. 19)
Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo (Art. 23)
Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi (Art. 24)
indici Art. 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Art. 25)
Privacy e lavoratore sportivo (Art. 25)
Formazione giovani atleti (Art. 30)
Controlli sanitari lavoratori sportivi (Art. 32)
Salute e sicurezza lavoratori sportivi (Art. 33)
Disposizioni attuative chinesiologo di base, attività motorie e sportive (Art. 41)
Sezione paralimpica Fiamme Azzurre (Art. 43)
Sezione paralimpica Fiamme Oro (Art. 44)
Sezione paralimpica CN Vigili del Fuoco (Art. 45)
Sezione paralimpica Ministero Difesa (Art. 47)
Insomma … sappiamo che entro il 30 giugno 2024 scadranno i termini per l’adeguamento degli statuti associativi ma, soprattutto, che entro l’estate la Riforma (Art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2021), impone alle Associazioni e Società sportive di seguire le Linee guida stabilite dagli Enti Affilianti, adattando o creando nuovi Modelli organizzativi, per il contrasto a molestie, violenza di genere e discriminazioni e conseguente nomina del resposabile delle politiche di safeguarding.
(Da ItaliaOggi - Il safeguarding negli enti sportivi - Avv. Fabrizio Ferraro)
(….) Ricordiamoci che , per rendere effettiva l’adozione del modello, la normativa prevede che le associazioni o società sportive siano assoggettate a sanzioni secondo le procedure disciplinari previste in ambito sportivo (alcune federazioni condizionano addirittura l’affiliazione all’efficace attuazione del modello). Si equipara così la mancata prevenzione delle disfunzioni organizzative alla violazione di un obbligo sportivo. Tale equivalenza è uno dei principali portati innovativi della riforma, atteso che agli enti sportivi si impongono a tutto tondo gli obblighi caratteristici delle altre organizzazioni di lavoro (v. D. Lgs 36 del 2021). La predisposizione del modello richiede specifiche competenze. Non si tratta di un “pezzo di carta”, ma di una attività di analisi del modello organizzativo che sfocia non solo in un documento in costante evoluzione, ma anche nella necessaria predisposizione di attività formative e di meccanismi di sorveglianza costante. Ciò presuppone la conoscenza dell’organizzazione, un’attività di risk analysis e di gap analysis e la predisposizione di strumenti di contrasto e di eliminazione o contenimento proporzionati ai rischi propri di ciascuna organizzazione sportiva. (…)
➖ LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E IL CASO ALLEGRI
Segnalo l’intervento dell’amico e collega Avv. Giorgio Sandulli nel corso della nota trasmissione televisiva “A tutto campo” andata in onda lo scorso 17 Maggio. Intervistato dall’amico Marco Mazzocchi, l’Avv. Sandulli, ha offerto un’interessante analisi sul “caso Allegri”, il suo atteggiamento al termine del confronto contro l’Atalanta (finale di Coppa Italia) e i possibili risvolti sanzionatori dal punto di vista giuslavoristico. Poi, come tutti sappiamo, è arrivato l’esonero da parte della società bianconera. (GUARDA QUI L’INTERVENTO (MIN. 28 CIRCA)
➖ SPORT E SOCIETA’ BENEFIT
Quanto è bravo
di ! Contenuti interessantissimi e puntualissimi ! Uno di questi, in particolare, lo condivido con estremo piacere e interesse: Società benefit, modello per il calcio? La prima B-Corp del mondo del calcio ha vinto la Coppa del Belgio 110 anni dopo l'ultimo trofeo del club. E io colgo la palla al balzo per parlarvi di profitto come fine e come mezzo nello sport.Da qui il mio interesse anche per il progetto di legge sull’azionariato popolare nel mondo del calcio. Ma avrò modo di parlartene. Intanto anch’io mi interrogo sulle pregevolissime questioni poste dall’autore … Ma se ribaltassimo il problema? Se parlassimo della base invece che della vetta della piramide? Se invece di interrogarci sulla distribuzione dei ricavi tra i grandi ci chiedessimo come innanzitutto creare valore reale (patrimonio) per i piccoli? e ancora Se fossero le società dilettantistiche e semi professionistiche a decidere un giorno, in nome anche di sostenibilità e impegno sociale, volendo un “calcio del popolo” vero e non solo quello ipocritamente sbandierato dall’Uefa, di rifondare le proprie leghe su nuove basi?
🔸 DAL MONDO DEL TERZO SETTORE
➖ TERZO SETTORE E BILANCI ASSOCIATIVI
Giovedì 16 maggio alle ore 17 si è svolto il secondo incontro di “Prendi nota! Appunti video sulla normativa”, un'iniziativa per aggiornare gli enti su alcune scadenze, adempimenti e opportunità da non perdere.
Per gli enti del Terzo settore il 30 giugno è la scadenza ultima per caricare il bilancio nel registro unico nazionale (Runts). Si tratta di uno dei principali adempimenti previsti dalla nuova impostazione normativa ed è soprattutto un passo fondamentale verso un approccio sempre più “trasparente” all’operato degli enti del Terzo settore. Il Runts, infatti, da qualche mese è uno strumento aperto al reperimento dei dati da parte dei cittadini e il libero accesso alle informazioni, tra cui quelle di tipo economico-finanziario, è uno dei presupposti per il rafforzamento del rapporto di fiducia tra le organizzazioni e la comunità.
Ma quali sono i passaggi giusti? Come evitare alcuni possibili errori formali? Prima dell’invio ufficiale, che tipo di verifica sui contenuti è necessario fare?
Dopo una breve introduzione di Lara Esposito, coordinatrice editoriale di Cantiere terzo settore, al focussono interveuti Elena D’Alessandro, responsabile dell’Area consulenza del CSV Verona e referente dell’Area consulenza di CSVnet e Stefano Farina, responsabile Area organizzazioni del CSV Monza-Lecco-Sondrio.
L’iniziativa “Bilanci e registro unico nazionale del Terzo settore: appunti per non sbagliare” rientra nel format “Prendi nota! Appunti video sulla normativa” per aggiornare gli enti su scadenze, adempimenti e opportunità da non perdere.
Cantiere terzo settore è un progetto di comunicazione sulla normativa per il non profit realizzato da CSVnet e Forum Nazionale del Terzo settore.
Scarica le slide:
Bilancio: le ultime verifiche prima del deposito nel Runts - Elena D'Alessandro
Cosa fare nel registro: scadenze e istanze - Stefano Farina
➖ IVA E TERZO SETTORE
(Dal Cantiere Terzo Settore)
Come scegliere tra il regime forfettario e quello della 398? Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi. Il Cantiere ci offre un confronto per optare per quello che potrà risultare - sentendo il proprio professionista - il più adatto.
🔸 DAL MONDO “ALTRO”
➖ NUOVO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: LA PRASSI DELL’AMMINISTRAZIONE (DA FISCOOGGI)
La riforma disciplina organicamente, per la prima volta, i documenti emanati dall’Agenzia, limitando il ricorso all’istituto dell’interpello e introducendo la consultazione semplificata
Il decreto attuativo della “Delega al Governo per la revisione del sistema tributario” ha inserito nello Statuto del contribuente l’articolo 10-sexies (“Documenti di prassi”), con il quale vengono, per la prima volta, disciplinati gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per supportare il contribuente nella conoscenza delle norme tributarie.
Con la legge n. 111/2023, è stata disposta la revisione del sistema tributario e, tra l’altro, dei principi della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Il decreto legislativo n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, in attuazione dell’articolo 4 della delega - con il quale sono fissati i principi e i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente - oltre a circoscrivere il perimetro dell’azione amministrativa (vedi articolo “Nuovo Statuto del contribuente, i limiti dell’azione amministrativa”), ha introdotto nel testo dello Statuto una serie di disposizioni che aggiornano la disciplina dell’interpello e degli istituti connessi.
L’articolo 1, comma 1, lettera m), del richiamato decreto ha inserito nello Statuto, infatti, l’articolo 10-sexies, rubricato “Documenti di prassi”, con il quale viene, per la prima volta, disciplinata la materia degli strumenti documentali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle norme tributarie.
La lettera del nuovo articolo 10-sexies stabilisce che l'Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a) circolari interpretative e applicative
b) consulenza giuridica
c) interpello
d) consultazione semplificata.
Attraverso gli strumenti di prassi a sua disposizione, l’Amministrazione svolge un’importante attività interpretativa, manifestando ai contribuenti la propria posizione in ordine al significato da attribuire alle disposizioni tributarie e alla qualificazione fiscale delle fattispecie concrete. In questo modo, l’Amministrazione supporta il contribuente sia nell’interpretazione che nell’applicazione delle norme tributarie. Nei successivi articoli sono approfondite natura e caratteristiche di tali strumenti.
Circolari e consulenza giuridica
Come stabilito dal nuovo articolo 10-septies, l’Amministrazione pubblica le circolari al fine di fornire:
a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti
b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali
c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità
d) istruzioni operative ai suoi uffici.
Come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 10-septies, nei casi di maggiore interesse, nell’ambito del procedimento di elaborazione delle circolari, l’Agenzia può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione. In altre parole, tutte le circolari, a eccezione di quelle di cui alla lettera d), quando le questioni che ne costituiscono l’oggetto coinvolgono un’ampia platea di contribuenti oppure modificano l’indirizzo interpretativo prima osservato, possono essere emanate previo confronto con interlocutori istituzionali o altri soggetti portatori di interessi collettivi ed essere oggetto, altresì, di pubblica consultazione (come già sperimentato dall’Agenzia, ad esempio, per le recenti circolari in materia di cripto-attività o flat-tax incrementale).
Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo, dispone che il ministro dell’Economia e delle Finanze oppure, quando nominato, il suo vice ministro delegato, adotta su proposta dell’Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo e applicativo ai quali devono attenersi le circolari di cui al citato comma 1, lettere a), b) e c).
L’articolo 10-octies si sofferma, invece, sulle richieste di consulenza giuridica che, a differenza dalle istanze di interpello, non sono riferibili a uno specifico contribuente, ma a una platea di soggetti più ampia, rappresentati da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati o altre amministrazioni dello Stato. Con tali documenti di prassi, l’Agenzia fornisce chiarimenti interpretativi su casi di rilevanza generale che non riguardano i singoli contribuenti.
Al pari delle risposte a interpello, i pareri resi in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per il contribuente.
La consulenza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributaria né comporta l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione (comma 2).
Il nuovo interpello
L’istituto dell’interpello costituisce lo strumento concesso al contribuente per conoscere preventivamente il parere dell’Amministrazione finanziaria circa l’interpretazione di norme tributarie controverse, in relazione a casi concreti e personali dei contribuenti medesimi, al fine di evitare di incorrere in comportamenti illeciti e scongiurare l’applicazione di sanzioni.
Anche l’articolo 11 dello Statuto, disciplinante le diverse categorie d’interpello, è stato oggetto di rilevanti modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Dlgs. n. 219/2023.
Secondo la nuova formulazione, il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti:
l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo)
la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie a esse applicabili (interpello qualificatorio)
la disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso)
la disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo);
la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio), il quale è riservato solo ai soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al Dlgs n. 128/2015, nonché a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2, Dlgs n. 147/2015
la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24-bis del Tuir (opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).
Il decreto di riforma ha introdotto una rilevante novità, stabilendo che la presentazione dell’istanza di interpello è, in ogni caso, subordinata al versamento di un contributo. Per la prima volta è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di corrispondere una somma per ottenere la risposta all’istanza di interpello, la cui misura e le relative modalità di versamento saranno individuate con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in funzione in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o ricavi, della particolare rilevanza e complessità della questione rappresentata in istanza. Il gettito derivante dal contributo in questione sarà destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali.
Come nella previgente disciplina, il parere dell’Agenzia non è impugnabile ed è vincolante per ogni organo dell'Amministrazione finanziaria, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al soggetto richiedente; la risposta, tuttavia, non vincola il contribuente istante, il quale può decidere di orientarsi in modo diverso dal parere reso. Anche in questo caso, la presentazione dell’istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l’interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Il nuovo articolo 11, al fine di adeguare la normativa sull’interpello ai principi della delega, prevede che il termine di risposta per tutte le tipologie di interpello è ora fissato in 90 giorni. Inoltre, è ora prevista la sospensione dei termini di risposta nel mese di agosto e la proroga dei termini al primo giorno lavorativo successivo, qualora questi scadano di sabato o in un giorno festivo non lavorativo.
La consultazione semplificata
Infine, una menzione particolare merita l’articolo 10-novies, che disciplina il nuovo istituto della consultazione semplificata, finalizzato a ridurre il ricorso agli interpelli. Sono ammessi a fruire dell’istituto in oggetto i soggetti individuati al comma 2 del predetto articolo, ossia:
le persone fisiche, anche non residenti
le società di persone
i soggetti equiparati alle società di persone, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che applicano il regime di contabilità semplificata.
Tramite la consultazione semplificata i soggetti di cui sopra possono accedere gratuitamente, tramite i servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria, anche attraverso intermediari abilitati, a un’apposita banca dati contenente i vari documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate, incluse le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo, al fine di fornire al contribuente che interroga la citata banca dati la soluzione a ogni quesito interpretativo. L’utilizzo della banca dati è, inoltre, condizione d’ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze d’interpello. Nel caso in cui la risposta al quesito non sia individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta resa dalla banca dati produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, esclusivamente nei confronti del contribuente istante, esentandolo pertanto da sanzioni e interessi di mora qualora questo si sia uniformato alle indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Si rammenta, infine, come precisato nella relazione illustrativa del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, che la disciplina di dettaglio del nuovo istituto e le sue concrete modalità di funzionamento restano affidate a futuri interventi normativi.
🔸CONSIGLI
➖ LEGGERE
Storia del mondo in 12 partite di calcio - di Stefano Bizzotto (Il Saggiatore)
➖ GUARDARE
L'Inferno di Achab e la Balena dell'Inconscio - Special Cogito - di RickDuFer
➖ ASCOLTARE
Il fenomeno delle multipropietà nel calcio e altre notizie - LINEE - di Matteo Serra
Ayrton Senna forever - di Chora Media
C’è stato un periodo della mia vita che mi ha visto fianco a fianco ai piloti di Formula1. Ancora oggi, con la complicità di una madre, da sempre appassionatissima di motori, non c’è qualifica o gara che non ci veda incollati al televisore o discutere animatamente sulle scelte dei team. E, si badi bene, indipendentemente dal fuso orario. Una condivisione strana lo so … ma tant’è che anche grazie a questa nostra intimità familiare mi riaffiornano vividi i momenti più emozionanti e tragici del mio percorso che mi ha condotto fin qui. All’amore viscerale per lo sport.
Anch’io voglio ricordare quei giorni … quel caldo insopportabile, il rumore della folla, il rotore dell’elisoccorso e … quel silenzio assordante…
Ciao Roland e Ayrton … per me sarete per sempre IMMORTALI.
🔸 BONUS
NASPI E LAV. AUTONOMO OCCASIONALE SPORTIVO
mentre stavo pubblicando questa podletter è stata pubblicata la Circolare numero 67 del 20-05-2024 INPS … prossimamente proveremo con i Consulenti dello Sport a chiarirne il contenuto.
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