La notizia più interessante della scorsa settimana è certamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 163, altrimenti detto “correttivo al Decreto 36” in materia di lavoro sportivo e semplificazioni per gli enti sportivi1.
Sul Decreto se ne parla da giorni ed è stato declinato in ogni sua forma2. Approfondimenti, webinar, monografie, dibattiti, non solo nel corso della stesura, ma anche, e soprattutto, dalla sua approvazione.
Forse manca solo il plastico di Vespa e le abbiamo viste tutte!
Ad ogni modo mi presto anch’io a darvi un brevissimo riassunto anche solo per farvi comprendere la delicatezza e la complessità dell’argomento ripromettendomi di dare avvio a piccole monografie in audio (o video) che spero possano esservi di aiuto.
Ecco una sintesi:
Non si applicherà più la disciplina prevista dall’art 67 lett. m) del Testo Unico Imposte sui Redditi, che viene così tacitamente disapplicato. La disposizione ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dagli enti dilettantistici, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”;
Chi svolge attività in associazione potrà essere inquadrato o come volontario o lavoratore. Il volontario è colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute; il lavoratore è colui che percepisce un compenso per l’attività sportiva svolta;
Il decreto correttivo amplia inoltre la definizione di lavoratore sportivo inserendo oltre alle figure già previste nella previgente formulazione del Decreto 36 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva;
Le nuove norme sul lavoro si applicheranno anche a chi svolge prestazioni di carattere amministrativo -gestionale;
Le altre figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione operata dal D. Lgs 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro ordinario subordinato o autonomo;
Nel settore dilettantistico la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 Euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000 Euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Pertanto, l’attuale limite di non imponibilità di 10.000 Euro, previsto nell’art. 69 del TUIR, è con il correttivo aumentato a 15.000 Euro.
Non si parelerà più di prestazioni rientranti nei “redditi diversi” (per la sopra citata abrogazione tacita dell’Art. 67 lett. m) e, pertanto, quanto percepito dalle collaborazioni coordinate e continuative rappresenterà “redditi assimilati al lavoro dipendente”. Per i titolari di partita Iva ovviamente si continuerà a parlare di “redditi di lavoro autonomo”;
Dal punto di vista previdenziale esenzione totale da contributi entro la soglia di 5.000 euro;
I pubblici dipendenti, che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà esenzione totale per compensi da 0 a 5.000 Euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001 Euro a 15.000 Euro;
I dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego;
I rapporti con compensi fino a 5.000 euro non sono oggetto di comunicazione;
Il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro;
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 Euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;
[Fonte Federazione Italiana Volley]
In realtà il decreto dice molto altro ma se volete maggiori informazioni vi invito a seguire i Colleghi di CDS dove, con dovizia di particolari, si stanno commentando tutti gli articoli del Decreto.
In sintesi. Cosa ne penso? In prima battuta che sin dalla Legge Delega non ero convinto della tecnica legislativa e del suo contenuto (era tanto difficile pensare ad un Codice come quello del Terzo Settore?) poi che sarà molto difficile che il Decreto Correttivo trovi veramente applicazione dal primo Gennaio del 23 in quanto provvedimento ampiamente criticato dall’attuale maggioranza di Governo nella sua fase preparatoria.
Sia quel che sia mi auguro qualcosa comunque cambi per dare indicazioni certe ai Presidenti associativi e per non lasciare più il minimo spazio alla sempre più mutevole interpretazione giurisprudenziale o della prassi amministrativa.
Vi segnalo inoltre che Venerdì 4 è andata in onda la prima puntata del Focus dell’Osservaotorio OINP a cui, al minuto 29:00, segue SportiAMO l’approfondimento sullo sport con l’Avv. Giorgio Sandulli e l’Avv. Guido Martinelli. Con i Colleghi in questa puntata abbiamo parlato di Autonomia nell’Ordinamento Sportivo anche in relazione con la Riforma dello Sport.
La rubrica leggere, vedere, ascoltare (e qualche extra) nasce dalla voglia di tenere traccia di quello che faccio condividendo con voi anche quanto apparentemente possa esserci di più lontano dalla mia quotidiana attività lavorativa. In realtà sono frame della mia intimità frutto di passioni sopite o ricerche nel cuore della notte. Oggi vi parlo del misterioso Peter Banning (alias Peter Pan). Chi è? cosa fa? Perché c’è un album musicale e un libro che parla di avvocati e supereroi. C’è un Banning che si dichiara Art Director e vanta collaborazioni che spaziano dalle arti visive a quelle musicali. Quanti di noi, di Voi, stanno per partire per l’isola che non c’è?
LEGGERE
“Peter Banning - L’Avvocato del Diavolo” di Antonio Causi
Peter Banning è un avvocato di successo che nella città di Cartoonia difende legalmente i cartoni animati. Quando però deve difendere il Joker, celeberrimo villain di Batman, va in crisi perché il suo cliente comincia a perseguitarlo. Liberatosi del Joker, Banning deve fare i conti anche con Capitan Uncino, che, durante un viaggio a Londra rapisce sua figlia. (qui potete leggere un’ateprima)
ASCOLTARE
“L’Avvocato Peter Banning” di Casamatta Music
Gli autori ci fanno sapere: “L'Avvocato Peter Banning" è un album che ha richiesto molto tempo per venire alla luce. I brani girano intorno al rock ma le influenze sono molteplici. Ci sono molte collaborazioni con musicisti che crediamo abbiano saputo dare il loro contributo in modo eccellente alla buona riuscita di questo piccolo progetto. Tra queste, la partecipazione dell'attore Carlo Valli (storico doppiatore italiano di Robin Williams) nel brano "A Robin" e di Samuele Mancini che recita un monologo di Gaber-Luporini (per gentile concessione della Fondazione Gaber) all'interno del brano "Il come e la cosa"
VEDERE
Ve lo avevo anticipato la scorsa settimana: dal 30 ottobre è tornata su RaiPlay in versione restaurata la serie culto anni degli anni Settanta "Spazio 1999"
A questo punto mi potreste chiedere cosa c’entri una base spaziale (la alfa nel caso di specie) con il diritto… semplicemente per distrami dallo studio della 14a Conferenza sulla politica spaziale europea. Se anche Voi siete incuriositi da Cibersicurezza o Diritti connessi alle nuove frontiere e nuove tecnologie vi terrò aggiornati !
EXTRA
Tre podcaster, Tre amici, Tre Peter Banning nel centro di Torino. Viola del podcast “I ragazzi del 99” e il Tenente Colonnello Flavio Carbone autore e ideatore di “Storia dei Carabinieri” il podcast. Finalmente insieme e “in life” per la prima volta dopo le tantissime ore passate “on line” (grazie Andrea, Anna e a tutti i bellanti).
Mondi solo apparentemente lontani i nostri, ma mai tanto vicini grazie al medium del podcast e alla voglia di raccontare e raccontarci per scoprire cosa c’è sempre un pò più in là … in quell’Isola che non c’è.
Viola guarda avanti (beata gioventù) affrontando l’oggi con una determinazione fuori dal comune, Carbone guarda indietro, alla storia, alle vicende degli Uomini e delle Donne dell’Arma per restituirci un preziosissimo spaccato della nostra società e delle sue trasformazioni.
Un semplice caffè di pochi minuti che mi ha portato ad aprire altri cassetti, altre strade … e allora ho scoperto che in uno degli ultimi numeri della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, di cui il Tenente Colonnello è diventato Redattore Capo, ho trovato un interessantissimo articolo: “La pericolosità generica, tra misure di prevenzione, Daspo Sportivo e Corte Costituzionale” a cura di Gianluca Ruggiero, Professore associato di Diritto Penale presso l’Università del Piemonte Orientale, Vercelli.
Potenza del podcasting!
ALTRE NOVITA’ PER LO SPORT E IL TERZO SETTORE
- Finanza e Terzo settore: presentata l’XI edizione dell’Osservatorio
Indagine che prosegue anche quest’anno nell’analizzare i fabbisogni finanziari tra cooperazione e impresa sociale. Lascio a Voi la lettura ripromettendomi di farvi un sunto nella prossima puntata del podcast !
- Vademecum - La tutela dei diritti dei minorenni nello sport
I fatti di Desio sconvolgono. Violenze psicologiche presunte ai danni di ginnaste minorenni e per una strana sincronia proprio in questi giorni il Governo, per il tramite del Dipartimento Sport, pubblica il Vademecum per la tutela dei diritti dei minorenni. Indaga la Procura Sportiva, indaga la Procura della Repubblica. Come sempre non mi faccio prendere dall’isterismo giustizialista ma una domanda mi frulla per la testa in queste ore: i genitori dov’erano?
Per questa settimana è veramente tutto. Il podcast Diritto e Rovescio uscirà con uno speciale dedicato a ECOMONDO direttamente da Rimini. Sarò infatti in Fiera dall’8 all’11 Novembre per studiare e formarmi su una tematica fondamentale per il nostro presente ed il futuro, mio e di chi ci sarà dopo di noi.
Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 intitolato “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo. (22G00174)” (GU Serie Generale n.256 del 02-11-2022)
Tra i contributi della consultazione pubblica sulla riforma del lavoro sportivo voluta dal Governo troverai anche il mio.