A Lecce per parlare di E-sport, gaming e fiscalità. Non un argomento semplice per un pubblico interessatissimo e nutritissimo (oltre 500 i collegati in remoto e un centinaio quelli in sala).
Uscire di strada, quanto si vede poco e il fondo è strucciolevole, è facilissimo. E così valga per la gestione (fiscale) di questo ecosistema in cerca di una normativa ad hoc che non “scimiotti” quella sportiva.
Un’identità che, forse, si riuscirà ad avere grazie al recentissimo Disegno di legge n. 970, "Regolamentazione delle competizioni videoludiche", presentato dal senatore Roberto Marti il 19 dicembre scorso ha come cofirmatari Giorgio Maria Bergesio, Mara Bizzotto, Gianluca Cantalamessa, Marco Dreosto, Andrea Paganella, Manfredi Potenti, Elena Testor.
Ma ci sono tantissime altre “strade” di cui oggi vorrei parlare ... Qualcuno diceva che “due cose contribuiscono ad avanzare: andare più rapidamente degli altri o andare per la buona strada”… quel qualcuno era Cartesio. Il problema è che non abbiamo mai abbastanza tempo ma, soprattutto, che non possiamo continuare a pensarci da soli in una perenne competizione. Dobbiamo imparare a camminare insieme, lasciando da parte personalismi, invidie e stupidaggini varie… ecco che, allora, forse troveremo anche la buona strada.
COMPETIZIONI VIDEOLUDICHE
Ora al vagio della 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato il disegno di legge mira a colmare un vuoto normativo in materia di competizioni e attività videoludiche, definendo un quadro organico per la loro organizzazione e svolgimento.
Puoi leggere il mio approfondimento su Italia Oggi (QUI)
(Di seguito un estratto delle nuove disposizioni tratte da www.oinp.it a firma della Collega Avv. Emanuela Mirella De Leo)
Tra i principali aspetti del disegno di legge:
Definizione di videogioco e competizione videoludica: per videogioco s’intende “un'opera dell'ingegno complessa” mentre per competizione videoludica si intende "ogni manifestazione, anche a carattere internazionale, svolta in forma telematica o in presenza, che prevede la partecipazione di giocatori, singoli o in squadre, all'utilizzo di videogiochi, al fine di ottenere un risultato competitivo".
Istituzione di una piattaforma nazionale: I soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, quali tornei e campionati, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi in denaro o sotto forma di beni, servizi o qualsiasi altra utilità dal valore superiore all'importo di 2.500 euro, devono preventivamente registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura.
Disciplina dei premi: i premi erogati nelle competizioni videoludiche saranno tassati l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con applicazione dell'aliquota della ritenuta nella misura del 20 per cento.
Inquadramento dei player: I giocatori e gli operatori videoludici possono prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente in materia
L'esame del Disegno di Legge in Commissione proseguirà nelle prossime settimane (segui qui i lavori della Commissione) e spero di poter contribuire fattivamente anche in questo caso, come avvenne per la Riforma dello Sport.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEGLI ESPORT
Leggi l’approfondimento su Italia Oggi della Collega De Leo (QUI)
SPORT E CONTRIBUTI: ADESSO ARRIVANO ANCHE GLI AIUTI
Di cosa stiamo parlando ?
E’ stato pubblicato sulsito del Dipartimento per lo Sport il bando per l’accesso al contributo per gli oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalla ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A partire dalle ore 12 di lunedì 11 marzo 2024 e fino alle ore 23,59 di lunedì 22 aprile 2024 sarà possibile presentare, attraverso la apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’art. 35 del decreto legislativo 2021, n. 36, che ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro.
Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro, di cui al comma 8-decies dell’articolo 35 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36; in caso di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente al predetto stanziamento, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.
Per l’accesso al contributo dovranno sussistere i seguenti presupposti:
essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d. lgs 28 febbraio 2021 n.39, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.
Per presentare la domanda di contributo le ASD e le SSD dovranno utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Si rappresenta che l’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo.
Si pubblica il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 2024 che definisce le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo; sulla piattaforma del registro saranno pubblicate le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la corresponsione del contributo.
Per eventuali chiarimenti: registro@sportesalute.eu .
VI PREGO … PER CHI SI LAMENTA ANCORA DI RIVOLGERSI ALTROVE
RIORDINO DELLA RISCOSSIONE
Il Consiglio dei Ministri n.73 dello scorso 11 Marzo 2024 ha approvato in via preliminare il Decreto per il riordino della disciplina della riscossione.
Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.
Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.
Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.
Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.
Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.
Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.
WELFARE AZIENDALE
(da FISCOOGGI)
Nell’ambito delle nuove misure sul tema, una circolare firmata oggi si occupa anche di chiarire le modifiche, apportate dal decreto Anticipi, alla determinazione del fringe benefit in caso di prestiti ai dipendenti
Con la circolare n. 5/E, firmata il 7 marzo 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono diffuse le prime istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2024, in materia di welfare aziendale ma non solo. Il documento di prassi, infatti, si occupa anche del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo, per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistico, ricettive e termali, nonché del riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
Nell’ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, la circolare tratta le modifiche, apportate dal decreto Anticipi, alla modalità di determinazione del fringe benefit,in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.
Sul welfare aziendale (articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024) – in tema di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro – si precisa che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa; il limite è innalzato a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.
Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per “prima casa” deve intendersi l’“abitazione principale”, come definita per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) – interessi passivi per mutui – e 16 – canoni di locazione – del Tuir.
Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del Tuir) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1-quinquies, del Tuir.
Quanto alle “spese per l’affitto”, le stesse devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Sempre sulle misure rientranti nel welfare, con riferimento alla determinazione del compenso in natura, derivante dai prestiti ai lavoratori dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi), la circolare chiarisce che, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale (cioè il 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti. Per i prestiti a tasso variabile, il Tur è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, il Tur è quello vigente alla data di concessione del prestito.
In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
La circolare chiarisce, infine, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.
Pertanto, relativamente agli importi degli interessi, assoggettati a imposizione precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.
Si precisa, inoltre, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, è effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, un nuovo conguaglio e da ciò consegue l’obbligo di rilasciare al lavoratore cessato e trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro i termini normativamente previsti, una nuova certificazione unica contenente i dati risultanti dal conguaglio di fine anno.
Passando all’ultima misura sul welfare, commentata nella circolare, con riferimento alla detassazione dei premi di risultato (articolo 1, comma 1, Bilancio 2024) si chiarisce che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa, prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 208(2015 (la Stabilità 2016).
E ancora, con riguardo alle novità concernenti il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali (articolo 1, commi da 21 a 25, Bilancio 2024), la circolare spiega che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che, nel periodo d’imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro e, nel calcolo del predetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande.
Come indicato dalla circolare, per procedere al recupero delle somme erogate, i sostituti d’imposta possono utilizzare l’istituto della compensazione.
Al riguardo, il documento precisa che il recupero in compensazione orizzontale, del trattamento erogato al lavoratore, deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, a tal fine, è utilizzabile il codice tributo “1702”, istituito con la risoluzione del 9 agosto 2023, n. 51/E.
Da ultimo, sulle misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (articolo 1, commi da 126 a 130, Bilancio 2024) la circolare spiega che, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Viene specificato che i periodi anzidetti possono essere riscattati fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio 2024. Inoltre, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere, al proprio datore di lavoro, di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e il medesimo importo è portato in deduzione dal proprio reddito di impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo; i contributi versati per conto del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir).
CRISI D’IMPRESA
Il 6 marzo 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”.
(Se vuoi il doc. editabile scrivimelo nei commenti)
EXTRA TIME
Non solo lavoro … dalla faccia immagino si percepisca un non so che di felicità ! Se passate da Lecce non potete non andare a provare le squisitezze della Signora Antonella nel suo Ristorante dall'Antiquario ! (si trova in pieno centro in quella che sarebbe Piazza Vittorio Emanuele II ma che i Leccesi chiamano Piazzetta Santa Chiara in onore alla splendida Chiesa e, forse, per orgoglio borbonico …)
Questa settimana ho ricordato Emiliano Mondonico (Rivolta d'Adda, 9 marzo 1947 – Milano, 29 marzo 2018)
PROSSIMI EVENTI / INCONTRI - DATE DA SEGNARE:
23 MARZO - AZZANO DECIMO - COMUNE (ore 9) Sarò tra i moderatori del convegno “La riforma dello sport i primi sei mesi” a cura dello Sportello di Management Sportivo del Comune di Azzano Decimo
10 APRILE - LECCE - UNISALENTO (ore 15) Modero la tavola rotonda “Sport e Esports: stesse emozioni, diversi linguaggi ? Sfide e opportunità per il telecronismo sportivo”. Felicissimo di incontrare gli amici Raffaele Pappadà, Ivan Nesta e Matteo Aldamonte. Un evento in collaborazione con la Facoltà di Giornalismo e patrocinata anche da OINP.
12 APRILE - MILANO - UNIVERSITA’ LIUC (ore 14) Sarò tra i relatori del convegno “L’intelligenza artificiale applicata allo sport: il futuro di un mondo in cambiamento”
VI RICORDO CHE E’ ATTIVO IL CANALE TELEGRAM PER RIMANERE IN CONTATTO CON ME CLICCA QUI